Gazzetta Ufficiale · Serie generale n. 234 · 8 ottobre 2026 26G00200

Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.

In vigore dal23 ottobre 2026
Articolato54 articoli · 5 capi
DelegaArt. 24 L. 132/2025
ApprovazioneCdM 4 agosto 2026
Estremi e struttura

Il secondo tassello dell'attuazione italiana dell'AI Act

È il secondo dei due decreti legislativi che attuano la delega dell'art. 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Il primo, il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 (GU n. 214 del 15 settembre 2026, in vigore dal 30 settembre 2026), riguarda l'uso dell'IA da parte delle forze di polizia, i nuovi reati e la responsabilità civile. Questo stabilisce chi vigila e con quali poteri, fissa le sanzioni amministrative e porta l'IA dentro la formazione, il lavoro, le professioni, la sanità e la pubblica amministrazione.

Art. 1Art. 35Art. 51Art. 54
Capo I · art. 1Definizioni
Capo II · artt. 2-35Autorità, notifica, vigilanza, sanzioni, spazi di sperimentazione
Capo III · artt. 36-51Scuola, università, lavoro, professioni, sanità, PA, giustizia
Capo IV · artt. 52-53Dati e algoritmi come segreti commerciali
Capo V · art. 54Invarianza finanziaria
articoli descritti in questa pagina
Come citarlo D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (GU Serie generale n. 234 dell'8 ottobre 2026)

Il Capo II raccoglie 34 articoli in otto sezioni e gli indici in rete non sempre mostrano le intestazioni intermedie: per citare conviene indicare l'articolo, non il capo o la sezione. Fa fede la struttura del PDF ufficiale.

Norme chiave

Che cosa cambia per chi usa l'IA

Sei gruppi di norme che toccano imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni. Per ciascuno: cosa prevede il testo e perché conta.

Queste schede sono una selezione. L'articolato completo, con una sintesi per ognuno dei 187 commi e il testo ufficiale, è nella vista dedicata. Apri l'articolo per articolo
Art. 41Vale dal 23 ottobre 2026

Le decisioni sul lavoro restano a una persona

  • Le decisioni finali su costituzione, modifica o risoluzione del rapporto, i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni non possono basarsi unicamente su un trattamento automatizzato.
  • Decide una persona fisica che eserciti «un potere effettivo e autonomo». Il consenso del lavoratore non è un'eccezione.
  • Ai fini di questa regola, la ricerca e la selezione delle candidature non sono decisioni finali sulla costituzione del rapporto, anche quando comportano l'esclusione dalle fasi successive. Restano ferme le altre disposizioni applicabili, a partire dall'art. 22 del GDPR.
  • Informativa prima dell'avvio del trattamento. Il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione comprensibile, che dica quanto ha inciso l'IA e su quali parametri.
  • Il licenziamento e le altre decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione del comma 1 — cioè unicamente su base automatizzata o senza una persona fisica con potere effettivo e autonomo — sono nulli.

Perché conta. Riguarda qualunque datore di lavoro che usi sistemi di IA nelle decisioni sul rapporto di lavoro, senza attendere le date dell'alto rischio. La difesa sta nel poter dimostrare chi ha deciso e su quali elementi.

Art. 42Sicurezza sul lavoro

L'IA entra nella valutazione dei rischi

  • I sistemi di IA che incidono su organizzazione del lavoro, ritmi produttivi, modalità della prestazione o decisioni rilevanti per la sicurezza vanno considerati nella valutazione dei rischi dell'art. 28 del d.lgs. 81/2008.
  • I datori di lavoro assicurano informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici dell'IA e sulle misure adottate.

Perché conta. Collega l'uso dell'IA agli obblighi di valutazione dei rischi e di formazione previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. La formazione qui non è generica: riguarda i rischi specifici dei sistemi usati.

Art. 47Entro 6 mesi

Formazione sull'IA obbligatoria negli ordini

  • La formazione iniziale e continua degli ordini professionali include percorsi sull'uso dell'IA, con un monte ore minimo per periodo di valutazione.
  • Tre aree: tecnica (funzionamento, tecniche di interrogazione, limiti), giuridica (AI Act e norme nazionali), deontologica (responsabilità, informazione al cliente, centralità della persona).
  • Le stesse regole valgono per i percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni delle professioni non regolamentate (art. 3 della legge 4/2013), quando i temi legati all'uso dell'IA sono rilevanti per il settore e per l'attività professionale.
  • Regolamenti da adeguare entro sei mesi; per le professioni sanitarie passa dall'ECM.

Perché conta. La formazione sull'IA entra nella formazione professionale iniziale e continua; monte ore, modalità e periodicità saranno definiti secondo le disposizioni di settore e gli atti di adeguamento previsti.

Art. 40Pubblica amministrazione

Un quadro minimo di competenze per la PA

  • Il Ministro per la pubblica amministrazione definisce con linee guida, sentite AgID e ACN e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, il «quadro minimo di competenze sull'intelligenza artificiale» del personale pubblico.
  • Si avvale di SNA e Formez PA e, previa convenzione, di università, enti di ricerca e istituzioni AFAM (c. 3), nonché di ANCI, UPI e Conferenza delle regioni e delle province autonome (c. 4).

Perché conta. È la base su cui si costruiranno reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici. Non è fissato un termine.

Artt. 44 · 46 · 51Che cosa significa alfabetizzazione

Le griglie dei contenuti minimi

Per università e istituzioni AFAM l'art. 44 fissa sei contenuti minimi, proporzionati al corso:

  • aprincipi, criteri di utilizzo e potenzialità
  • blimiti, rischi, distorsioni ed errori
  • clettura critica degli output
  • dimplicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità
  • eruolo della sorveglianza umana
  • frischi di cybersicurezza

Per il personale della giustizia l'art. 46 chiede percorsi che rispettino l'obbligo di alfabetizzazione dell'art. 4 dell'AI Act, differenziati per funzione e livello di rischio dei sistemi, aggiornati periodicamente e, per l'alto rischio, mirati alle competenze di sorveglianza umana. Per i professionisti sanitari l'art. 51 riserva all'IA una quota dell'obbligo ECM triennale.

Perché conta. Il decreto traduce in contenuti concreti l'alfabetizzazione richiesta dall'AI Act: non un corso uguale per tutti, ma competenze diverse secondo il ruolo e il rischio.

Art. 52Proprietà industriale

Dati e algoritmi tra i segreti commerciali

Nuovo comma 1-bis dell'art. 98 del codice della proprietà industriale: dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di IA (architetture dei modelli, funzioni di ottimizzazione, procedure e configurazioni di addestramento) sono segreti commerciali, a condizione che siano segreti, abbiano valore economico in quanto segreti e siano protetti con misure ragionevolmente adeguate a mantenerli tali.

Perché conta. La tutela non è automatica: scatta solo per chi ha adottato e può dimostrare misure di protezione.

Autorità e sanzioni

Chi vigila e quanto costa una violazione

Autorità di notifica

AgID

Valuta, designa e controlla gli organismi di valutazione della conformità, anche con l'organismo nazionale di accreditamento. Sanziona le violazioni degli organismi notificati e le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

artt. 4, 13, 20
Vigilanza del mercato

ACN

Autorità di vigilanza in via generale e punto di contatto unico. Poteri ispettivi, anche senza preavviso sulle prove in condizioni reali; registro nazionale dei sistemi ad alto rischio per le infrastrutture critiche.

artt. 5, 6, 14-16
Settore finanziario

Banca d'Italia, CONSOB, IVASS

Vigilano sui sistemi ad alto rischio usati da banche, intermediari e imprese di assicurazione.

artt. 5, 17
Ambito limitato

Garante privacy

Autorità di vigilanza nei soli casi dell'art. 74, par. 8, dell'AI Act.

art. 5, lett. c)
Un procedimento parte da segnalazione di incidente grave reclamo non manifestamente infondato segnalazione di altre autorità iniziativa d'ufficio artt. 16, 18
Sanzioni pecuniarie massime · art. 23
35 mln €o 7% del fatturato

Pratiche vietate dell'art. 5 AI Act

15 mln €o 3% del fatturato

Obblighi di fornitori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e deployer e responsabilità lungo la catena del valore (artt. 16, 22-26), organismi notificati (artt. 31, 33 par. 1, 3 e 4, 34), trasparenza (art. 50), comunicazione di incidenti gravi (art. 73) e procedura per i sistemi che il fornitore classifica come non ad alto rischio (art. 80)

7,5 mln €o 1% del fatturato

Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti ad autorità e organismi notificati

1 mln €o 0,5% del fatturato

Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (art. 27) e diritto alla spiegazione (art. 86): fascia introdotta dal decreto

Si applica l'importo fisso o la percentuale del fatturato mondiale annuo, se superiore. Per PMI, microimprese e start-up innovative vale il minore dei due. Conta anche la natura sostanziale o formale dell'obbligo violato.

Violazioni lievi: l'ordine in alternativa alla sanzione pecuniaria

Per le violazioni di scarsa offensività o pericolosità l'autorità può, al posto della sanzione pecuniaria, ordinare di eliminare l'infrazione entro un termine oppure, se è cessata, dichiarare pubblicamente la violazione e il responsabile. Se l'ordine non è rispettato entro il termine, si applicano le sanzioni dell'art. 23, aumentate fino a un terzo rispetto a quelle previste per la violazione originaria, senza superare i massimali dello stesso articolo. I provvedimenti sono pubblicati per estratto sul sito dell'autorità, in forma anonima nei casi previsti dall'art. 24.

artt. 22, 24

E l'alfabetizzazione dell'art. 4?

L'art. 4 dell'AI Act non è nell'elenco delle sanzioni pecuniarie. Le misure non pecuniarie sono previste per le violazioni del regolamento di scarsa offensività o pericolosità, in alternativa alla sanzione pecuniaria: è ragionevole ritenerle applicabili anche all'art. 4, ma il decreto non lo dice espressamente, né dice quale sanzione scatti se l'ordine non viene rispettato.

L'art. 4 va letto nel testo sostituito dal regolamento (UE) 2026/1744: fornitori e deployer adottano misure «volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA» del personale e di chi opera per loro conto, e l'obbligo «non impone […] di garantire un livello specifico di alfabetizzazione». È un obbligo europeo distinto dai percorsi formativi settoriali previsti dal decreto, che hanno contenuti e meccanismi propri.

artt. 19, 22, 23

Quando si applicano

  • Divieti originari dell'art. 5: applicabili dal 2 febbraio 2025. I nuovi divieti introdotti dal regolamento (UE) 2026/1744 (immagini intime o sessualmente esplicite di persone riconoscibili, prodotte senza consenso, e materiale pedopornografico, generati o manipolati con l'IA) si applicano dal 2 dicembre 2026.
  • Trasparenza dell'art. 50: dal 2 agosto 2026. I fornitori di sistemi generativi immessi sul mercato prima di quella data hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per la marcatura in formato leggibile meccanicamente prevista dall'art. 50, par. 2.
  • Obblighi per l'alto rischio: dal 2 dicembre 2027 (allegato III) e dal 2 agosto 2028 (allegato I), come stabilito dal regolamento (UE) 2026/1744.

Una sanzione può riguardare solo un obbligo già applicabile.

Scadenze attuative

Che cosa arriva nei prossimi mesi

Molte norme rinviano ad atti successivi. Le date sono calcolate dall'entrata in vigore del 23 ottobre 2026 e sono indicative; i termini riguardano ministeri, autorità e ordini, non le imprese.

90 giorni 21 gennaio 2027

  • art. 10DPCM sui costi della vigilanza per i prodotti non conformi
  • art. 37Avvio del piano di formazione dei docenti su social media e piattaforme digitali, fino a 100 milioni dal PN Scuola e Competenze
  • art. 38Decreto sulla formazione dei docenti in materia di IA

6 mesi 23 aprile 2027

  • art. 47Regolamenti degli ordini aggiornati con i percorsi sull'IA
  • art. 47Accordo Stato-Regioni per l'IA nell'ECM
  • art. 51Quota dell'obbligo ECM triennale dedicata all'IA; programmi AGENAS per la formazione manageriale in sanità

12 mesi 23 ottobre 2027

  • art. 49Parametri per adeguare l'equo compenso dei professionisti all'uso dell'IA, secondo la classe di rischio del sistema

Principali atti senza termine espresso nel decreto
Decreto ACN sulla registrazione dei sistemi ad alto rischio (art. 14), regolamento sui poteri ispettivi (art. 15), procedura dei reclami presso ACN (art. 18), regolamento sanzionatorio di AgID (art. 24), decreti sullo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA (artt. 26 e 28) e sugli altri spazi di sperimentazione (art. 30), aggiornamento delle linee guida STEM e delle indicazioni nazionali (art. 36), linee guida sulle competenze nella PA (art. 40), indicatori di monitoraggio per le università (art. 44), decreto MUR sui centri di riferimento per la sperimentazione normativa (art. 45).

Articolo per articolo

L'articolato completo, comma per comma

Per ogni articolo: una frase che lo riassume, a chi si rivolge, gli eventuali atti attuativi previsti, una sintesi di ciascun comma e il testo ufficiale pubblicato in Gazzetta. Le sintesi servono a orientarsi: per citare o applicare la norma fa fede il testo.

Ricerca per termini

Risultati nel testo del decreto