Sanzioni pecuniarie massime · art. 23
35 mln €o 7% del fatturato
Pratiche vietate dell'art. 5 AI Act
15 mln €o 3% del fatturato
Obblighi di fornitori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e deployer e responsabilità lungo la catena del valore (artt. 16, 22-26), organismi notificati (artt. 31, 33 par. 1, 3 e 4, 34), trasparenza (art. 50), comunicazione di incidenti gravi (art. 73) e procedura per i sistemi che il fornitore classifica come non ad alto rischio (art. 80)
7,5 mln €o 1% del fatturato
Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti ad autorità e organismi notificati
1 mln €o 0,5% del fatturato
Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (art. 27) e diritto alla spiegazione (art. 86): fascia introdotta dal decreto
Si applica l'importo fisso o la percentuale del fatturato mondiale annuo, se superiore. Per PMI, microimprese e start-up innovative vale il minore dei due. Conta anche la natura sostanziale o formale dell'obbligo violato.
Violazioni lievi: l'ordine in alternativa alla sanzione pecuniaria
Per le violazioni di scarsa offensività o pericolosità l'autorità può, al posto della sanzione pecuniaria, ordinare di eliminare l'infrazione entro un termine oppure, se è cessata, dichiarare pubblicamente la violazione e il responsabile. Se l'ordine non è rispettato entro il termine, si applicano le sanzioni dell'art. 23, aumentate fino a un terzo rispetto a quelle previste per la violazione originaria, senza superare i massimali dello stesso articolo. I provvedimenti sono pubblicati per estratto sul sito dell'autorità, in forma anonima nei casi previsti dall'art. 24.
artt. 22, 24
E l'alfabetizzazione dell'art. 4?
L'art. 4 dell'AI Act non è nell'elenco delle sanzioni pecuniarie. Le misure non pecuniarie sono previste per le violazioni del regolamento di scarsa offensività o pericolosità, in alternativa alla sanzione pecuniaria: è ragionevole ritenerle applicabili anche all'art. 4, ma il decreto non lo dice espressamente, né dice quale sanzione scatti se l'ordine non viene rispettato.
L'art. 4 va letto nel testo sostituito dal regolamento (UE) 2026/1744: fornitori e deployer adottano misure «volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA» del personale e di chi opera per loro conto, e l'obbligo «non impone […] di garantire un livello specifico di alfabetizzazione». È un obbligo europeo distinto dai percorsi formativi settoriali previsti dal decreto, che hanno contenuti e meccanismi propri.
artt. 19, 22, 23
Quando si applicano
- Divieti originari dell'art. 5: applicabili dal 2 febbraio 2025. I nuovi divieti introdotti dal regolamento (UE) 2026/1744 (immagini intime o sessualmente esplicite di persone riconoscibili, prodotte senza consenso, e materiale pedopornografico, generati o manipolati con l'IA) si applicano dal 2 dicembre 2026.
- Trasparenza dell'art. 50: dal 2 agosto 2026. I fornitori di sistemi generativi immessi sul mercato prima di quella data hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per la marcatura in formato leggibile meccanicamente prevista dall'art. 50, par. 2.
- Obblighi per l'alto rischio: dal 2 dicembre 2027 (allegato III) e dal 2 agosto 2028 (allegato I), come stabilito dal regolamento (UE) 2026/1744.
Una sanzione può riguardare solo un obbligo già applicabile.