Gazzetta Ufficiale · Serie generale n. 214 · 15 settembre 2026 26G00179

Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

In vigore dal30 settembre 2026
Articolato22 articoli · 3 titoli
DelegaArt. 24 L. 132/2025
ApprovazioneCdM 4 agosto 2026
Estremi e struttura

Il primo tassello dell'attuazione italiana dell'AI Act

È il primo dei due decreti legislativi che attuano la delega dell'art. 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132 (commi 1, 2 lettera h, 3 e 5). Regola l'uso dell'IA da parte delle Forze di polizia, introduce un nuovo reato (art. 437-bis c.p.) e la responsabilità degli enti per i reati commessi con l'IA, e semplifica la prova per chi chiede il risarcimento di un danno causato da un sistema di IA. Il secondo decreto, il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (GU n. 234 dell'8 ottobre 2026, in vigore dal 23 ottobre 2026), riguarda autorità, sanzioni amministrative, formazione, lavoro e pubblica amministrazione.

Art. 1Art. 10Art. 20Art. 22
Titolo I · artt. 1-10IA per l'attività di polizia: principi, ricerca, sperimentazione, formazione (Capi I-II); biometria e riconoscimento facciale (Capo III)
Titolo II · artt. 11-20Penale: nuovo reato, procedura, responsabilità degli enti (Capo I); civile: prove, nesso causale, assicurazione (Capo II)
Titolo III · artt. 21-22Norma transitoria per i sistemi di polizia e invarianza finanziaria
articoli descritti in questa pagina
Come citarlo D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 (GU Serie generale n. 214 del 15 settembre 2026)

Il testo non contiene una propria clausola di entrata in vigore: vale la vacatio ordinaria di quindici giorni, quindi il 30 settembre 2026. Nella definizione di «finalità di polizia» (art. 2, lett. q) il decreto rinvia a una «lettera s)» che nell'elenco non esiste.

Norme chiave

Che cosa cambia per chi sviluppa o usa l'IA

Le norme del Titolo II valgono per tutti. Quelle del Titolo I riguardano le Forze di polizia e non aggiungono obblighi a quelli dell'AI Act (art. 1, comma 3), ma fissano criteri utili a chiunque usi l'IA in decisioni che toccano le persone.

Queste schede sono una selezione. L'articolato completo, con una sintesi per ognuno dei 78 commi e il testo ufficiale, è nella vista dedicata. Apri l'articolo per articolo
Art. 12Nuovo reato

Art. 437-bis c.p.: misure di sicurezza e sorveglianza umana

  • Punisce chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per progettare, addestrare, produrre o immettere sul mercato sistemi ad alto rischio, o omette le misure di sorveglianza umana, se ne deriva un pericolo per la vita o l'incolumità o per la sicurezza dello Stato.
  • Punisce anche chi altera un sistema ad alto rischio.
  • Pena ridotta se l'omissione è per colpa grave.
  • L'utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana risponde con le stesse pene.

Perché conta. La sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio diventa un presidio penale. Il reato richiede però un pericolo per la vita, l'incolumità o la sicurezza dello Stato (la delega lo qualifica come pericolo concreto): non punisce il semplice uso dell'IA.

Art. 15Enti e imprese

Art. 25-vicies del d.lgs. 231/2001

  • Il reato dell'art. 437-bis diventa reato presupposto della responsabilità degli enti: da 600 a 1.000 quote.
  • Lo stesso per la diffusione illecita di contenuti generati o alterati con l'IA (art. 612-quater c.p.): da 200 a 700 quote.
  • In entrambi i casi anche sanzioni interdittive: sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché conta. L'IA entra nei modelli di organizzazione e gestione delle imprese: i rischi legati ai sistemi usati vanno mappati come gli altri reati presupposto.

Art. 17Processo civile

Accesso alle prove sul funzionamento del sistema

  • Se il danneggiato rende verosimile la domanda, il giudice ordina all'altra parte o al terzo di esibire le prove sul funzionamento del sistema di IA.
  • Rientrano i registri (log), la documentazione sulla gestione dei rischi, la documentazione tecnica e le informazioni sulla sorveglianza umana previsti dall'AI Act.
  • Se la parte non esegue l'ordine senza giustificato motivo, anche solo in parte, il giudice può trarne argomenti di prova (art. 116 c.p.c.).
  • Se l'inadempimento riguarda proprio questa documentazione, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene ammessi i fatti allegati dal danneggiato. Il terzo che non esegue l'ordine paga da 1.500 a 10.000 euro.
  • Sono tutelati i segreti commerciali.

Perché conta. La documentazione prevista dall'AI Act diventa una prova in giudizio. Chi non la esibisce quando il giudice la ordina, senza un giustificato motivo, rischia che i fatti allegati dal danneggiato siano dati per ammessi.

Artt. 18 · 19 · 20Risarcimento

Nesso causale presunto, conformità non decisiva, assicurazione

  • Se il danno deriva dalla violazione di obblighi dell'AI Act, il nesso di causalità è presunto, salvo prova contraria.
  • Ferme le norme di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 sui prodotti difettosi, la conformità all'AI Act, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità (art. 19).
  • Il danneggiato può chiedere al responsabile se è assicurato (risposta entro trenta giorni) e agire direttamente contro l'assicurazione, nei limiti del massimale.
  • Chi agisce come consumatore può fare causa anche nel luogo in cui ha la residenza o il domicilio (art. 16).

Perché conta. Presunzione e irrilevanza della certificazione scattano solo per violazioni di obblighi dell'AI Act già applicabili: per l'alto rischio, dal 2027-2028.

Art. 3Polizia

Revisione umana qualificata e documentata

  • Prima di usare i risultati dell'IA in atti che incidono sulle persone, le Forze di polizia devono prevedere una revisione umana qualificata, svolta da personale individuato e documentata in modo tracciabile.
  • Per i sistemi ad alto rischio la sorveglianza umana deve essere effettiva e affidata a personale formato.

Perché conta. Offre un modello normativo di «persona nel processo»: chi decide, con quale competenza e con quale traccia scritta.

Art. 6Alfabetizzazione

Cinque risultati formativi minimi

  • aprincipi di funzionamento e potenzialità
  • blimiti, bias ed errori
  • clettura critica degli output e sorveglianza umana
  • dimplicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità
  • erischi di cybersicurezza

Perché conta. Declina in risultati formativi concreti l'alfabetizzazione dell'art. 4 dell'AI Act. Vale per la polizia, ma è un riferimento per qualunque percorso formativo.

Art. 4Fornitori e ricerca

Collaborazioni con università e imprese

  • Le Forze di polizia possono collaborare con università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati su progetti di ricerca e sperimentazione di sistemi di IA.
  • Gli accordi contengono clausole che escludono la condivisione di dati operativi sensibili e l'acquisizione o l'uso, da parte del partner, dei sistemi addestrati per l'attività di polizia; restano possibili dati sintetici o dati reali mascherati o pseudonimizzati.
  • Gli accordi stabiliscono a chi spettano la proprietà intellettuale e lo sfruttamento dei risultati, dei modelli derivati, dei dati di addestramento e del software, e chi è titolare, contitolare o responsabile del trattamento. I modelli addestrati su dati operativi sensibili restano comunque delle Forze di polizia.

Perché conta. Per chi sviluppa IA e vuole lavorare con le Forze di polizia, il decreto fissa già il perimetro dell'accordo: nessun riuso dei modelli addestrati, proprietà dei risultati e ruoli privacy da scrivere nel contratto.

Biometria

Tre regimi per il riconoscimento delle persone

Nei due regimi in tempo reale il confronto avviene su una banca dati formata per ogni singola autorizzazione e cancellata alla scadenza, ed è vietato usare banche dati costruite con scraping non mirato o in violazione della normativa sulla privacy. Il riconoscimento a posteriori non può mai essere usato in modo generalizzato o senza collegamento con un reato. In tutti e tre i casi i dati e i risultati ottenuti fuori dalle regole vanno cancellati, salvo poche eccezioni.

Prevenzione e ricerca di persone · art. 8

Identificazione in tempo reale

Quando
prevenzione di minacce (art. 5, par. 1, lett. h, AI Act); persone scomparse; vittime di sequestro, tratta, sfruttamento sessuale
Chi autorizza
il procuratore della Repubblica del distretto, su richiesta del questore, dei comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di finanza o dei responsabili dei Servizi centrali
Durata
non oltre 15 giorni, prorogabili per periodi di 15 giorni
Urgenza
avvio su disposizione del questore, dei comandanti o dei responsabili, previa comunicazione anche orale al procuratore; richiesta entro 24 ore, decisione nelle 24 successive
Indagini penali · art. 13 (359-ter c.p.p.)

Identificazione in tempo reale

Quando
delitti dell'allegato II dell'AI Act puniti nel massimo con almeno 4 anni; latitanti; vittime di sottrazione, tratta, sfruttamento sessuale
Chi autorizza
il GIP, su richiesta del pubblico ministero
Durata
non oltre 15 giorni, prorogabili per periodi di 15 giorni
Urgenza
decreto del PM, comunicato al GIP entro 24 ore e convalidato nelle 48 successive; se avvia la polizia giudiziaria, richiesta al PM entro 12 ore, convalida chiesta entro 24 ore dall'avvio e decisa dal GIP nelle 48 successive
Videosorveglianza · art. 10

Riconoscimento facciale a posteriori

Quando
solo sugli impianti previsti dalla legge, dopo un reato, per una persona indiziata
Chi autorizza
il GIP, su richiesta del PM entro 48 ore dall'avvio, con decisione nelle 48 ore successive
Senza autorizzazione
solo per l'identificazione iniziale dopo il reato, sotto la responsabilità dell'ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore o, fuori dai servizi di ordine pubblico, dell'ufficiale di polizia giudiziaria che procede
Dati
conservati 7 giorni; log per 5 anni
Titolare
Ministero dell'interno
Limiti
mai in modo non mirato o generalizzato; nessuna decisione basata solo sul riconoscimento
Pene e responsabilità

Quanto rischia chi omette o altera

Art. 437-bis c.p. · reclusione, scala in anni
Omesse misure di sicurezza o di sorveglianza umana, pericolo per vita o incolumità1-5 anni
Stessa omissione, pericolo per la sicurezza dello Stato2-8 anni
Alterazione di un sistema ad alto rischio, pericolo per vita o incolumità2-6 anni
Alterazione, pericolo per la sicurezza dello Stato3-10 anni
0246810 anni

Per colpa grave le pene dell'omissione sono ridotte da un terzo a un sesto. L'utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana ha le pene dell'omissione.

Enti · art. 25-vicies d.lgs. 231/2001
Reato dell'art. 437-bis c.p.600-1.000 quote
Diffusione illecita di contenuti generati o alterati con IA (art. 612-quater c.p.)200-700 quote
02004006008001.000 quote

Chi decide sulla biometria e con quali garanzie

  • Procuratore della Repubblica: identificazione in tempo reale per prevenzione e ricerca (art. 8).
  • Giudice per le indagini preliminari: identificazione in tempo reale nelle indagini (art. 359-ter c.p.p.) e riconoscimento facciale a posteriori (art. 10).
  • Prima di ogni uso in tempo reale: valutazione d'impatto sui diritti fondamentali e sulla protezione dei dati; ogni uso è registrato in log non modificabili, conservati cinque anni (art. 9).
  • Garante privacy: riceve la notifica dopo l'uso in tempo reale (anche cumulativa, per più attivazioni nello stesso contesto), previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, che può differirla fino a tre mesi, rinnovabili una volta (art. 9).

Quando si applicano

  • Il decreto è in vigore dal 30 settembre 2026.
  • Il reato dell'art. 437-bis riguarda solo i sistemi ad alto rischio e richiede un pericolo per la vita, l'incolumità o la sicurezza dello Stato.
  • Presunzione del nesso causale e irrilevanza della certificazione valgono solo se è violato un obbligo dell'AI Act già applicabile: per l'alto rischio dal 2 dicembre 2027 (allegato III) e dal 2 agosto 2028 (allegato I), secondo il regolamento (UE) 2026/1744.
Scadenze attuative

Che cosa resta da adottare

Il decreto fissa un solo termine, l'adeguamento dei sistemi di polizia; gli altri atti attuativi non hanno scadenza.

Un anno 30 settembre 2027

  • art. 21Le Forze di polizia rendono compatibili con il Capo II del Titolo I (artt. 3-6: revisione umana e sorveglianza, collaborazioni, sperimentazione, formazione) i sistemi di IA già in uso, in sviluppo, in sperimentazione o sotto contratto. Per la biometria (Capo III) il decreto non prevede un periodo di adeguamento

Senza termine

  • art. 5Regolamento con DPCM sul coordinamento con lo spazio di sperimentazione dell'AI Act
  • art. 6Modalità dei corsi di formazione sull'IA, stabilite da ciascuna Forza di polizia presso i propri istituti
  • art. 9Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con la Giustizia, su requisiti, monitoraggio, banche dati e notifica per la biometria in tempo reale
  • art. 10Decreto del Ministro dell'interno su luoghi, eventi e trattamento delle immagini per il riconoscimento a posteriori

Dipende dall'AI Act

  • art. 21Per le norme del Titolo I legate all'AI Act valgono i termini di applicazione del regolamento
Articolo per articolo

L'articolato completo, comma per comma

Per ogni articolo: una frase che lo riassume, a chi si rivolge, gli eventuali atti attuativi previsti, una sintesi di ciascun comma e il testo ufficiale pubblicato in Gazzetta. Le sintesi servono a orientarsi: per citare o applicare la norma fa fede il testo.

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