Art. 437-bis c.p.: misure di sicurezza e sorveglianza umana
- Punisce chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per progettare, addestrare, produrre o immettere sul mercato sistemi ad alto rischio, o omette le misure di sorveglianza umana, se ne deriva un pericolo per la vita o l'incolumità o per la sicurezza dello Stato.
- Punisce anche chi altera un sistema ad alto rischio.
- Pena ridotta se l'omissione è per colpa grave.
- L'utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana risponde con le stesse pene.
Perché conta. La sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio diventa un presidio penale. Il reato richiede però un pericolo per la vita, l'incolumità o la sicurezza dello Stato (la delega lo qualifica come pericolo concreto): non punisce il semplice uso dell'IA.